Datore di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dipendenti.
Già il Codice Civile gli impone il dovere della sicurezza nei confronti dei lavoratori e la legislazione antinfortunistica, precedente al D. Lgs. n. 626/94, (D.P.R. n. 547/55, D.Lgs. n. 277/91, D.P.R. n. 303/56) ne precisava gli obblighi (insieme a quelli dei dirigenti e dei preposti).
Successivamente l’art. 1 del D.M. n. 292 del 21/06/1996, alla lettera c) aveva individuato i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali quali datori delle Istituzioni scolastiche ed educative statali.
Anche il cosiddetto “Testo Unico sulla sicurezza”, cioè il D. Lgs. n. 81, emanato il 9 aprile 2008 e pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 (e le succ. modifiche apportate con il D. Lgs 106/2009), ribadisce tale impianto individuando, all’art. 2, comma 1 lett. b), il datore di lavoro quale “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
L’articolo in questione precisa inoltre che nelle pubbliche amministrazioni (per amministrazioni pubbliche si intendono, così come riportato all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative ...omissis ) per datore di lavoro si intende “il dirigenteal quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.
Il D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza in azienda con l'obbiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti.
Alcuni degli obblighi che fanno capo al datore di lavoro non sono delegabili e restano comunque di sua propria responsabilità.
Tali obblighi sono stabiliti dall’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, e riguardano:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. n. 81/2008;
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.