Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce uno dei punti qualificanti della nuova concezione del sistema di gestione della sicurezza basata sulla condivisione da parte di tutti i lavoratori, degli obbiettivi e dei mezzi per raggiungere la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza e di tutela della salute.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità previste dal comma 6 dell’art 47 del D. Lgs 81/2008.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
I lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio Rappresentante per la sicurezza, ma ciò non costituisce di per sé un obbligo né per il dirigente scolastico né per gli stessi lavoratori. Il RLS viene individuato prioritariamente tra le RSU, abitualmente dalle stesse RSU; altrimenti dai lavoratori tra tutti i lavoratori. La scuola in cui nessun componente delle RSU d’istituto né, in subordine, altro lavoratore intendesse svolgere questo ruolo rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno.
In tal caso, le funzioni del RLS formalmente diventano di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST (art. 48).
L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nella scuola avviene di norma successivamente alle elezioni per le RSU aziendali.
L’attuale contratto di lavoro prevede che nella scuola il rappresentante dei lavoratori venga eletto o designato nell’ambito delle RSU nel numero di:

  • Un RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti;
  • Tre RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 1000 dipendenti.

Nei luoghi di lavoro con più di 1000 dipendenti sono previsti cinque RLS. Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori resta in carica per tre anni.
 
Nel caso di dimissioni, questi eserciterà le proprie funzioni fino a nuova elezione che deve avvenire entro 60 giorni.
Il RLS non ha alcuna specifica responsabilità in merito alla gestione della sicurezza scolastica, dovendo rispondere agli altri lavoratori per l’impegno che si è assunto nei loro confronti. Perciò dovrebbe essere scelto soprattutto tenendo conto della naturale propensione ad interessarsi ai problemi della salute e della sicurezza propri e altrui, della reale disponibilità a ricoprire coscienziosamente e scrupolosamente questo ruolo e, non ultimo, della personale apertura nei confronti di un’attività vicina, ma diversa, da quella sindacale.
L’art. 37, comma 10 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il RLS ha diritto ad una formazione iniziale particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore e in aggiornamenti annuali (8 ore, se la scuola ha più di 50 lavoratori, 4 ore, se la scuola ha meno di 50 lavoratori).
E’ bene che i contenuti del corso tengano conto della realtà scolastica, meglio ancora se sono “esclusivamente” tarati su questa specifica realtà, anche distinguendo, tra I e II ciclo d’istruzione.
Il corso di formazione di 32 ore, le ore d’aggiornamento obbligatorie ogni anno e il tempo dedicato
alla riunione periodica prevista dall’art. 35 non fanno parte delle 40 ore di cui gode il Rappresentante nell’arco dell’anno solare. Le eventuali richieste di permessi necessari a svolgere la propria attività devono essere fatti pervenire al dirigente scolastico preferibilmente con un preavviso di almeno 48 ore.
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D. Lgs 81/2008 (durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo 3 di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori);
  • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni del RLS sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del Testo Unico, del documento di valutazione dei rischi.
 
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Non è vietato ma appare inopportuno che una figura con ruolo di rilievo (vicario, collaboratore del preside, responsabile di plesso, ecc.), assuma il ruolo di RLS.
Con la Circolare INAIL n. 11 del 10 febbraio 2014 vengono date indicazioni operative in merito alla comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (previsto all’art. 18 c. 1 lett. aa) a carico del datore di lavoro.
Detta nota, pero, non interessa le Istituzioni scolastiche per le quali, come chiarito dalla nota INAL Sede di Napoli , prot. n. 15 del 24/02/2016 (vedi sezione “Normativa”) “rimangono in vigore le disposizioni contenute nella circolare n. 11 del 12 marzi 2009 che prevede che le Amministrazioni e gli Istituti di cui all’art. 3, co. 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. siano esclusi dal citato obbligo (ndr. comunicazione nominativo RLS all’INAIL), demandando all’emanazione di 4 successivi Decreti attuativi – ad oggi non intervenuti – l’introduzione di eventuali modifiche alla normativa in materia .

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